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Recupero carrello e soft spam: i limiti imposti dal Garante

Il flusso di email di carrello abbandonato è una delle automazioni più usate e popolari perché tra le più efficaci. Ma sei sicuro che lo stai facendo nel modo giusto?

Alcuni anni fa stavo navigando su un e-commerce per la prima volta. Nessuna registrazione, solo un prodotto che mi interessava. Lo metto nel carrello, inizio il checkout… poi chiudo tutto, per concludere l'ordine in un altro momento.

Qualche ora dopo, mi arriva un’email: “Hai dimenticato qualcosa?

Resto sorpresa. Non avevo effettuato nessuna registrazione, nè al sito nè alle comunicazioni di email marketing.

Mi sono chiesta: questa cosa si può davvero fare?

Se stai pensando che la risposta sia un secco “no”, continua a leggere questo articolo.

Secondo l’art. 130, comma 4 del Codice Privacy, inviare comunicazioni promozionali senza consenso, il cosiddetto “soft spam”, è ammesso solo se c’è stata una vendita effettiva. Un acquisto iniziato ma non concluso non basta. E se non c’è consenso, ogni comunicazione automatica può rappresentare una violazione.

L'e-commerce in cui avevo iniziato l'acquisto stava dunque commettendo una violazione?

Ho appreso recentemente che il Garante è intervenuto per chiarire proprio questo punto.

Se l’utente si è registrato nel tuo sito o si è anche solamente iscritto alla newsletter dando però, in entrambi i casi, il consenso esplicito alla ricezione di comunicazioni commerciali, le email di promemoria di carrello abbandonato possono essere inviate senza alcuna preoccupazione per facilitare o incentivare il completamento dell’acquisto, fintantoché l’utente non revochi il consenso.

Ma che dire riguardo a utenti registrati al sito o utenti che hanno solo iniziato il checkout, ma senza fornire alcun consenso?

In questi casi, la situazione è più delicata. Non essendoci un consenso esplicito, la base giuridica è debole.

Tuttavia affinché la pratica sia realmente qualificabile come recupero carrello e non come attività promozionale, è sufficiente che l’utente riceva una sola comunicazione di questo tipo. Inviare un’email neutra e unica, funzionale al completamento del processo, potrebbe rientrare nel legittimo interesse, ma solo se strettamente legata alla transazione interrotta.

Tutto ciò che va oltre – reminder multipli, sconti, urgenze artificiali – rientra nella sfera del marketing. E per il marketing serve sempre il consenso esplicito. Non è quindi il mezzo a fare la differenza, ma la finalità e le modalità.


Se usi tool di marketing automation per inviare flussi di carrello abbandonato, dovresti chiederti:

  • I tuoi flussi rispettano la normativa?

  • Stai inviando email anche a chi ha negato il consenso?

  • Hai chiara la distinzione tra reminder funzionale e messaggio promozionale?

In Arkomedia crediamo che la marketing automation debba essere intelligente, responsabile, trasparente. Come agenzia, riteniamo fondamentale mettere la compliance al centro della strategia digitale. I flussi automatici vanno progettati con attenzione e monitorati con costanza. Perché ogni comunicazione ha un impatto sul tuo brand.

Per questo, lavoriamo al fianco dei nostri clienti per definire strategie che convertono… senza compromettere la fiducia.

 

Questo articolo ha scopo informativo e non costituisce consulenza legale.
Ogni progetto ha le sue specificità, e ciò che è lecito in un caso può non esserlo in un altro.

Se hai dubbi su come strutturare correttamente i tuoi flussi di carrello abbandonato, o vuoi avviare un nuovo progetto di marketing automation, il nostro team è qui per aiutarti.

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